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Oggetto:

Contratti – Obbligazioni – Caparra confirmatoria –  Art. 1385 comma 2 c.c.

 Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l’esatto (ovvero integrale) adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione (e, dunque, la dazione) di una caparra confirmatoria, essendo l’evenienza dell’anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta escludente, di per sé, la configurabilità di detta caparra, non legittimando, dunque, nemmeno l’esercizio del recesso contemplato dall’art. 1385, comma 2, c.c.

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