Oggetto:
Contratti – Contratti bancari – Mutuo ordinario con destinazione «solutoria»
La previsione nel mutuo ordinario della destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti non determina una modifica del tipo contrattuale, costituendo semplice esteriorizzazione dei motivi; per cui l’utilizzo delle somme da parte del mutuatario è inidoneo tanto ad inficiare la validità della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.