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Oggetto:

Responsabilità Civile – Sinistro stradale – Pubblica Amministrazione – Ex art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia – Esclusione dell’indennizzo per causa fortuita

In tema di responsabilità della P.A. per danni da cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 del c.c., deve escludersi la riconoscibilità di un obbligo risarcitorio in capo all’ente proprietario o gestore della strada qualora il sinistro stradale si sia verificato a causa di una situazione oggettivamente riconducibile ad un fattore esterno, non immediatamente rimovibile e comunque qualificabile come fortuita, nonché superabile dall’utente con l’ordinaria diligenza e con l’obbligo di moderare la velocità in relazione a rischi ragionevolmente prevedibili. In particolare, la presenza di pietrisco o brecciolino sul piano viabile non può ritenersi fonte di responsabilità quando risulta localizzata su tratto rettilineo, con piena luce diurna e con pericolo reso visibile e prevedibile da adeguata segnaletica e dalle condizioni dei luoghi. In tali casi, la condotta dell’utente danneggiato, assume rilievo esclusivo nella causazione dell’evento dannoso (escluso, nella specie, l’indennizzo per il motociclista che aveva perso il controllo del mezzo ed era finito a terra a causa del brecciolino presente sulla strada).

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