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Oggetto:

Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione della società – Conseguenze – Estinzione dei crediti – Esclusione – Trasferimento in favore dei soci – Sussistenza – Remissione del debito – Condizioni – Mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione – Sufficienza – Esclusione.

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 16477 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto:

« L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».

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